Costituzione in mora e Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi economici
Costituzione in mora e Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi economici
Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, tutte le controparti commerciali, come GESAM Gas & Luce, sono tenute a informare i propri clienti sulle tempistiche e le modalità per la costituzione in mora e gli indennizzi riconosciuti in automatico, in caso di mancato rispetto della normativa da parte della controparte stessa.
GESAM Gas & Luce, in caso di mancato pagamento della bolletta, decorso un giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta stessa, avrà diritto di attivare le procedure previste – dall’ Allegato A alla Del. 258/2015/R/com e s.m.i. – TIMOE (EE) per quanto concerne l’energia elettrica e dall’Allegato A alla Del. ARG/gas 99/11 e s.m.i. – TIMG (GAS) per il gas naturale – per i casi di morosità del Cliente.
Con riferimento alle bollette non pagate, GESAM Gas & Luce invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC), chiedendo di provvedere al pagamento entro il termine ultimo previsto nella medesima comunicazione.
Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora (art 3.3 del TIMOE e art 4.2 del TIMG), qualora il Cliente titolare di POD/PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, GESAM Gas & Luce si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità.
Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora, è pari a:
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25 giorni solari nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza, come da art 3.3 del TIMOE;
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40 giorni solari nel caso di Cliente di energia elettrica di piccole dimensioni, e qualora le condizioni tecniche del misuratore non consentano la riduzione di potenza, come da art 3.3 del TIMOE;
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40 giorni solari nel caso di Cliente di energia elettrica di grandi dimensioni e di Cliente di gas naturale, come da art 3.3 del TIMOE e da art 4.2 del TIMG.
Con riferimento all’energia elettrica, nel caso di Clienti di piccole dimensioni, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Distributore effettuerà una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurante inadempimento da parte del Cliente, il Distributore procederà ad effettuare la sospensione della fornitura, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Se i venditori non rispettano le regole, sono obbligati a corrispondere un indennizzo al cliente.
Come da art 3.5 del TIMOE per l’energia elettrica e da art 4.3 del TIMG per il gas naturale, per quanto riguarda la sospensione della fornitura e/o la riduzione della potenza, gli indennizzi automatici a favore del cliente sono previsti nei seguenti casi:
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30,00 € nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
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20,00 € nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
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il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
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il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità
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Gli indennizzi automatici sono corrisposti non oltre 8 mesi dal verificarsi della sospensione o riduzione di potenza.