A partire dal 2021, l’aliquota IVA agevolata del 10% è stata ufficialmente stabilita per i condomini, a condizione che siano soddisfatti determinati criteri. Esaminiamoli nel dettaglio. L’IVA al 10% sarà applicata ai condomini solo se tutte le unità immobiliari sono adibite esclusivamente a uso domestico. Ciò significa che all’interno del condominio non devono esserci attività commerciali, come uffici o negozi.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate – Interpello n. 142/2021
Tuttavia, quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota IVA al 10% può essere applicata anche ai condomini ad uso prevalentemente domestico, purché sia possibile distinguere i consumi non domestici. Questa risposta, contenuta nell’interpello n. 142/2021, è importante per comprendere appieno la questione dell’IVA nei condomini.
Requisiti per l’Applicazione dell’IVA Agevolata
Questo significa che eventuali attività commerciali presenti nel condominio devono essere completamente separate dal punto di vista della fornitura di energia elettrica. È necessario che ci sia un contatore distinto in grado di registrare i consumi non domestici. Solo in questo modo il condominio potrà beneficiare dell’IVA agevolata al 10% sulla fornitura di luce e gas.
IVA al 22% sull’Energia Elettrica dei Condomini
Quando si tratta di utenze luce e gas per il condominio, è importante comprendere le variazioni dell’aliquota IVA. Generalmente, le agevolazioni fiscali con aliquota IVA al 10% sono applicate solo se nel condominio sono presenti esclusivamente unità abitative.
Agevolazioni Fiscali per Uso Prevalentemente Residenziale
Le agevolazioni fiscali vengono concesse poiché i beneficiari di tali servizi sono principalmente clienti domestici. Di conseguenza, essi godono di una riduzione fiscale simile a quella applicata alle utenze domestiche singole.
Applicazione dell’Aliquota IVA al 22%
Tuttavia, se nel condominio sono presenti unità immobiliari destinate a scopi diversi dalla residenza, come uffici, studi professionali o negozi, l’aliquota IVA applicata sulla bolletta ritorna all’ordinaria, pari al 22%.
In sintesi, l’aliquota IVA del 22% viene applicata quando nel condominio sono presenti unità immobiliari con destinazioni diverse dall’uso abitativo.